Statuto della Cooperativa del Buono Svizzero del Libro

I. Nome, Sede, Durata e Obiettivo

Art. 1: Nome, domicilio, termine e finalità

Sotto il nome di Cooperativa del Buono Svizzero del Libro esiste una Cooperativa ai sensi dell’Art. 828 e seguenti del Codice Svizzero delle Obbligazioni (CO). La Cooperativa è fondata per un periodo di tempo illimitato.

Art. 2: Obiettivo

L'obiettivo della Cooperativa è quello di sostenere l'industria libraria svizzera come organizzazione di auto-aiuto per i suoi membri e fornire servizi che vanno a beneficio dei clienti delle librerie attraverso l'emissione del BUONO SVIZZERO DEL LIBRO.

Il mezzo di pagamento BUONO SVIZZERO DEL LIBRO dev’essere concepito e sviluppato come vettore di immagine per il settore librario in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

I fondi gratuiti devono essere utilizzati esclusivamente per promuovere il settore librario (p.es. per la formazione di base e la formazione continua, per la promozione della lettura e la pubblicità). I membri della Cooperativa decidono sull’uso specifico e concreto dei fondi gratuiti solo in occasione delle votazioni assembleari.

II. Appartenenza come membri

Art. 3: Profitto

Ogni libreria in Svizzera e nel Principato del Liechtestein può diventare membro della Cooperativa. L’iscrizione è obbligatoria per le librerie che offrono i BUONI SVIZZERI DEL LIBRO all’acquisto e che li riconoscono come metodo di pagamento.

Per diventare membro, è richiesta una dichiarazione legalmente firmata dal richiedente, nella quale sia contenuto il riconoscimento dello statuto. È l’amministrazione che decide sull’ammissione di un membro.

Il richiedente può presentare ricorso contro il rifiuto di ammissione entro un mese mediante una lettera raccomandata all’Consiglio di Amministrazione presso il più alto organo cooperativo (votazione assembleare / assemblea generale). In occasione del prossimo scrutinio assembleare (oppure analogamente in un’assemblea generale, se lo si desidera; cfr. Art. 13, par. 2), i membri prendono una decisione finale con la maggioranza semplice dei voti inviati. Il richiedente sarà informato della relativa decisione mediante lettera.

III. Revocazione dell’appartenenza

Art. 4: Ritiro

Il ritiro dalla Cooperativa è possibile alla fine di ogni anno finanziario, con un preavviso di tre mesi.

I membri dimissionari della Cooperativa perdono il diritto di effettuare transazioni con il "BUONO SVIZZERO DEL LIBRO". Tutti i buoni devono essere restituiti al Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio. Viene redatto un rendiconto finale e il saldo è regolato entro 30 giorni.

Il membro dimissionario rimane responsabile degli impegni finanziari assunti (regolamento dei conti).

Art. 5: Esclusione

Un membro della Cooperativa può, per motivi importanti, essere espulso da quest’ultima. L’Amministrazione decide l’esclusione, decisione contro la quale può essere inoltrato ricorso entro un mese dalla successiva istanza superiore (votazione/assemblea generale), tramite lettera raccomandata all’Consiglio di Amministrazione. In occasione del prossimo scrutinio (o analogamente in un’assemblea generale), i membri decideranno con la maggioranza semplice dei voti inviati. I membri della Cooperativa saranno informati della decisione presa con una una lettera raccomandata.

Art. 6: Abbandono della collaborazione

L’adesione scade con la cessazione dell’attività anche nei procedimenti di preclusione forzata. I membri della Cooperativa o l’organo esecutivo richiedono una transazione finale ai sensi dell’Art. 4, par. 2 e 3 dello statuto per i costi di amministrazione e di chiusura del conto. Non ci sono ulteriori reclami e/o richieste. Lo stesso vale anche in caso di morte di un comproprietario se non è stato richiesto un trasferimento ai sensi dell’Art. 8.

IV. Diritti e doveri dei membri della Cooperativa

Art. 7: Certificato di appartenenza

Non sarà rilasciato nessun certificato di appartenenza.

Art. 8: Cessione di appartenenza

La cessione dell’iscrizione è possibile al momento del passaggio di consegna dell’azienda, a condizione che il successore si assuma pienamente gli obblighi e i diritti del predecessore. Un accordo definitivo può essere revocato su richiesta congiunta da parte della Cooperativa (nel caso di un’eredità) e di chi prende in cessione. Le condizioni di adesione ai sensi dell’Art. 3 devono essere pienamente rispettate.

Art. 9: Obbligo di effettuare pagamenti supplementari

Al fine di coprire una perdita di bilancio, ogni socio della Cooperativa deve versare un singolo contributo supplementare non superiore a 200 CHF. Qualsiasi ulteriore obbligo di versare contributi supplementari è espressamente escluso.

Art. 10: Responsabilità

Le attività della Cooperativa sono responsabili esclusivamente per le passività della Cooperativa, fatto salvo l’Art. 9.

Art. 11: Termini e condizioni generali della Cooperativa

Buono Svizzero del Libro

I membri della Cooperativa sono tenuti a rispettare i termini e le condizioni generali relativi alla Cooperativa del Buono Svizzero del Libro. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni generali può costituire motivo di esclusione dalla Cooperativa.

V. Organizzazione della Cooperativa

Art. 12: Organi

Gli organi della Cooperativa sono:

  1. Assemblea generale;
  2. Amministrazione;
  3. Organo di revisione.
  4. Definizione e modifica dello statuto;
  5. Approvazione o modifica dei termini o delle condizioni e di tutti i regolamenti;
  6. Elezione dei membri dell’Amministrazione, del presidente e dell’organo di revisione (revisore contabile).
  7. Accettazione del conto profitti e perdite, del bilancio (dello stato patrimoniale), della relazione annuale come pure del processo decisionale sull’uso dell’utile netto, e dell’approvazione del bilancio.
  8. Discarico per il Consiglio di Amministrazione
  9. Risoluzione sulla liquidazione della Cooperativa;
  10. Approvazioni di delibere su tutte le transazioni e le decisioni che gli spettano per legge, o per lo statuto, o che gli sono assegnate dall’Consiglio di Amministrazione;
  11. Risoluzione sull’uso di “fondi gratuiti” ai sensi dell‘ Art. 2 par. 3 dello statuto
  12. La preparazione delle attività legate alla votazione, rispettivamente alla Assemblea generale e l’attuazione delle risoluzioni di quest’ultima.
  13. Il monitoraggio dei responsabili della gestione e della rappresentanza in merito al rispetto delle leggi, dello e dei regolamenti; come pure il ricevere regolarmente informazioni sull’andamento degli affari.
  14. Tenere periodicamente i verbali, i libri contabili e i registri della Cooperativa; redigere i conti operativi e il bilancio annuale e trasmetterli al revisore in tempi utili.
  15. Svolgere tutte le altre attività attribuite al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto;
  16. Ammissione dei nuovi membri della Cooperativa ed eventuale esclusione dei membri secondo il diritto al ricorso (Art. 3+5);
  17. Stabilire la politica aziendale;
  18. Stabilire l’andamento dell’esercizio finanziario annuale;
  19. Risoluzione sulla sede dell’ufficio della Cooperativa e dell’Consiglio di Amministrazione;
  20. Determinazione degli stipendi e compensazione degli organi della Cooperativa.
  21. 10% dei membri della Cooperativa;
  22. Membri della Cooperativa che insieme rappresentano almeno il 10% del capitale sociale;
  23. Membri della Cooperativa che sono soggetti alla responsabilità personale o all’ obbligo di versare contributi aggiuntivi. Il revisore che viene selezionato dev’essere un revisore contabile approvato ai sensi della legge sulla la sorveglianza dei revisori. Quest’ultimo può essere una persona fisica o una persona giuridica.

Art. 13: Assemblea generale/scrutinio assembleare

L‘organo supremo è l’Assemblea generale i cui poteri sono solitamente esercitati attraverso il voto assembleare.

Tuttavia, su richiesta scritta di almeno il 5% dei membri della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione deve tenere un’assemblea generale per i temi in sospeso e/o da trattare. La convocazione dell’Assemblea generale, i diritti di voto, ecc. si basano principalmente sui seguenti statuti riguardanti il voto assembleare o le disposizioni dell’Art. 881 del Codice delle Obbligazioni.

La votazione assembleare/Assemblea generale è responsabile dei seguenti compiti:

Art. 14: Svolgimento della votazione / Assemblea generale

Deve venir eseguito dall’Consiglio di Amministrazione dopo la fine dell’anno finanziario.

Una votazione straordinaria deve essere effettuata se il Consiglio di Amministrazione o l’organo revisore lo ritengono necessario o se il 5% dei membri della Cooperativa lo richiede.

Almeno venti giorni prima della rispettiva data di voto, la documentazione relativa alle voci di voto e le proposte elettorali devono essere inviate ai membri della Cooperativa.

Art. 15: Diritto di voto

Ogni membro della Cooperativa ha il diritto di voto nella votazione assemblearia/Assemblea generale.

Le persone che non hanno partecipato alla direzione in alcun modo non hanno diritto di voto nelle decisioni di discarico dell’Amministrazione.

Questo divieto non si applica ai membri dell’organo di revisione.

Art. 16: Sostituzione

Se il voto è espresso per lettera, non è possibile alcuna rappresentanza. In caso contrario, si applica l’Art. 886 CO.

Art. 17: Processo decisionale in generale

Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto, il processo decisionale della votazione e dell’esecuzione delle elezioni sono decise con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio di Amministrazione decide in caso di pareggio nella votazione. In caso di un altro pareggio, decide il Presidente. Le disposizioni di legge obbligatorie rimangono riservate.

Art. 18: Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che, fatta eccezione per il Presidente, si autocostituisce, è composta da almeno tre fino a cinque membri. Se possibile, almeno un membro proviene dalla Svizzera romanda e uno dalla Svizzera italiana.

I membri dell’Consiglio di Amministrazione sono eletti per un periodo di due anni e possono poi venire rieletti. Possono essere rieletti al massimo cinque volte a meno che non vi siano ragioni importanti per poter fare un’eccezione.

Per transazioni speciali, il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissioni, che possono anche essere composte da non membri della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare la gestione in tutto o parzialmente. Per queste delegazioni devono essere elaborate specifiche tecniche (capitolato d’oneri) molto dettagliate.

Altrimenti, in generale il Consiglio di Amministrazione si organizza da sé.

Art. 19: Diritto di firma

Il Consiglio di Amministrazione designa le persone autorizzate a firmare e decide il tipo di firma.

Art. 20: Compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione deve gestire l’azienda con la massima cura e promuovere lo scopo cooperativo con le migliori delle sue capacità, in particolare:

Art. 21: Organo di revisione dei conti

L’Assemblea generale/in votazione elegge un organo di revisione dei conti.

Una revisione periodica dei conti annuali da parte di un revisore può richiedere:

Il revisore deve essere indipendente ai sensi degli Art. 728 risp. Art. 729 del Codice delle Obbligazioni.

Il revisore viene eletto per un anno fiscale. Il suo mandato termina con l’accettazione degli ultimi conti annuali. Una rielezione del revisore è possibile. Il licenziamento è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

VI. Disposizioni diverse

Art. 22: Acquisizioni di attività e passività

La Cooperativa si assume, a partire dal 1° gennaio 2002, tutti gli attivi per un ammontare di 17'428'344.74 CHF e i passivi per un ammontare di 17'368'004.60 CHF del Buono Svizzero del Libro, dell’Associazione delle Librerie della Svizzera Tedesca, BVDS. In conformità con l’articolo 15 del regolamento precedente del 12.05.1997, la nuova Cooperativa fondata diventa il successore legale del BVDS allo scopo di salvaguardare gli interessi del titolare del Buono Svizzero del Libro in via fiduciaria e per tutelare gli obiettivi di questi statuti (Art. 2). Tali regolamenti, che non sono più validi, saranno sostituiti dello statuto esistenti e dai regolamenti menzionati negli art. 2, 23, 24 e 26.

Art. 23: Condizione, validità e valore intrinseco

Le condizioni per le attività quotidiane con il BUONO SVIZZERO DEL LIBRO e il materiale aggiuntivo, nonché la validità con lo statuto delle limitazioni del valore del BUONO SVIZZERO DEL LIBRO sono incluse nel regolamento “Gestione del BUONO SVIZZERO DEL LIBRO”. Questo regolamento viene approvato in votazione/dall’Assemblea generale.

Art. 24: Delimitazione

In linea di principio, solo i membri della Cooperativa, ai sensi dell’art. 3 hanno il diritto di vendere o riscattare i BUONI SVIZZERI DEL LIBRO.

In casi eccezionali, anche non membri possono riscattare dei Buoni Svizzeri. In caso di dubbio è il Consiglio di Amministrazione che decide sul da farsi.

L’ufficio della Cooperativa può vendere buoni ad aziende, istituzioni come pure a clienti privati. Questi buoni dovranno poi essere pagati per intero alle librerie che li riscatteranno, togliendo solo la commissione amministrativa.

Art. 25: Protezione dei fondi dei clienti

I fondi raccolti dalla vendita di BUONI SVIZZERI DEL LIBRO, a meno che non siano “fondi gratuiti” o “capitali di riserva”, costituiscono un capitale di copertura separato a favore delle librerie e dei clienti finali che detengono i titoli. Questo capitale fiduciario, che deve essere dichiarato separatamente, deve anche essere gestito separatamente e deve essere investito in modo sicuro ai sensi dell’art. 26 “investimenti del capitale”. Soprattutto, si tratta di una politica di investimento che preserva il capitale (“investimento conservatore”) con un orizzonte di investimento flessibile in conformità con i requisiti di liquidità.

Art. 26: Investimenti di capitale

Il capitale fiduciario deve essere investito in conformità con il “regolamento di investimento della Cooperativa del Buono Svizzero del Libro” secondo le limitazioni e linee guida di quest’ultimo.

Art. 27: Fondi gratuiti, fondi di riserva

I BUONI SVIZZERI DEL LIBRO, che sono stati emessi più di dieci anni fa e che non possono più essere riscattati secondo criteri statistici, devono essere dichiarati come fondi gratuiti secondo i principi aziendali. Dopo aver dedotto i costi amministrativi i fondi gratuiti e i proventi degli investimenti devono essere utilizzati conformemente allo scopo della Cooperativa (art. 2) e per costituire un fondo di riserva. Questo fondo di riserva deve essere gestito sotto forma di accantonamento.

La competenza per l’eventuale utilizzo di “fondi gratuiti” si basa sull’art. 2 par. 3.

Art. 28: Termini e condizioni

I termini e le condizioni hanno lo scopo di informare sulle nozioni di base vincolanti dello statuto e dei regolamenti. Sono stampati in tutte le quattro lingue nazionali sul retro dei formulari.

I termini e le condizioni rappresentano le disposizioni di esecuzione dello statuto e dei regolamenti e devono essere definiti nell’ambito e in conformità di questi statuti.

I termini e le condizioni sono stabiliti dall’Amministrazione e approvati in votazione/assemblea generale.

L’iscrizione è obbligatoria per le librerie che offrono BUONI SVIZZERI DEL LIBRO come buono regalo da acquistare o come metodo di pagamento.

VII. Scioglimento e liquidazione

Art. 29: Decisione di scioglimento

Per lo scioglimento di un’iscrizione, generalmente, si applicano le disposizioni statutarie dell’art. 911 del Codice svizzero delle Obbligazioni. Una volta che lo scioglimento è stato concluso e risolto, nessun membro della Cooperativa può venire escluso fino alla fine della liquidazione.

I membri della Cooperativa determinano il processo di liquidazione mediante votazione/Assemblea generale, che ha lo scopo primario di assicurare le attività fiduciarie per i titoli emessi. Devono essere rispettate le date di scadenza stampate sui buoni (art. 127 Codice Obbligazioni) e il termine di prescrizione di sei mesi analogamente all’art. 1134 Codice Obbligazioni).

I membri della cooperativa decidono sull’uso di eventuali fondi in eccedenza in votazione assembleare ai sensi dell’art. 2 dei presenti statuti.

Art. 30: Annuncio e comunicazione

Le pubblicazioni ufficiali della Cooperativa sono pubblicate nell giornale ufficiale svizzero del commercio, “Schweizerische Handelsamtsblatt”, e la rivista specializzata “Schweizer Buchhandel”.

Le notifiche ai membri della Cooperativa sono effettuate per iscritto. Lo statuto, i documenti della cooperativa e i moduli richiesti per le attività quotidiane sono redatti in tutte e quattro le lingue ufficiali. I documenti per la votazione o per una potenziale assemblea generale, nonché le note informative, sono redatti in tedesco, Il francese e l'italiano; la corrispondenza per lettera deve essere redatta in una di queste tre lingue ufficiali come concordato nella dichiarazione di adesione, art. 3 par. 2.

Il presente statuto è stato approvato nella riunione costitutiva del 14 gennaio 2002 a Zurigo e modificato con la quarta votazione ordinaria del 27 giugno 2006 (Art. 3 §1 u. §2, Art. 6), con la sesta votazione ordinaria del 1° luglio 2008 (Art. 12c, Art. 13c, Art. 14, 15, 20, 21), con la ottava votazione ordinaria del 1° luglio 2010 (Art. 2 Abs. 3, Art. 3 Abs. 1, Art. 13 Abs. 3, Art. 18 Abs. 1, Art. 20, Art. 21), con la nona votazione ordinaria del 1° luglio 2011 (Art. 1), con la decima votazione ordinaria del 1° luglio 2012 e con la undicesima votazione ordinaria del 1° luglio 2013 (Art.18).