Regolamento “Lavorare con il Buono Svizzero del Libro”

Art. 1: Nozioni di base

1. Sotto il nome Cooperativa del Buono Svizzero del Libro esiste una Cooperativa con sede a 6370 Stans, sulla base dei cui statuti (Art. 23/24) sono emanati i presenti regolamenti.

Art. 2: Responsabilità e gestione

1. In esecuzione dell'articolo 898 del Codice Svizzero delle Obbligazioni (OR), l'art. 18 comma 4 dello Statuto della Cooperativa Buono Svizzero del Libro autorizza il Consiglio di Amministrazione a delegare la gestione della Cooperativa. La Cooperativa può essere gestita da una segreteria composta da dipendenti della Cooperativa o da un terzo incaricato a tal fine.

2. Salvo disposizioni contrarie della legge, dello statuto o del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione delega la direzione della Cooperativa alla segreteria. Il Consiglio di Amministrazione disciplina i rispettivi rapporti contrattuali ed emette specifiche di performance dettagliate che coprono i diritti e gli obblighi dei dirigenti della Cooperativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione generale, della supervisione e del controllo della segreteria. Il Consiglio di Amministrazione emana orientamenti di politica aziendale ed è regolarmente informato sull'andamento dell'attività.

4 Se la direzione è gestita da una segreteria composta da dipendenti della cooperativa, essa è composta da un alto rappresentante nominato dal Consiglio di Amministrazione, da un supplente di tale rappresentante e da un numero imprecisato di dipendenti supplementari. Il numero di dipendenti a tempo parziale deve consentire una gestione continua, anche durante i periodi di ferie, nonché in caso di malattia e infortunio.

La segreteria si occupa di tutte le questioni inerenti alle attività della Cooperativa Il Buono Svizzero del Libro e assiste il Consiglio di Amministrazione nei suoi processi decisionali.

5 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e dalle politiche del Consiglio di Amministrazione, la segreteria è responsabile della gestione degli affari correnti della Cooperativa. Il segretariato è incaricato della regolare organizzazione degli affari quotidiani, in particolare:

  • La consegna e il rimborso dei BUONI SVIZZERI DEL LIBRO
  • La vendita di prodotti aggiuntivi
  • Misure pubblicitarie per il BUONO SVIZZERO DEL LIBRO
  • La garanzia di un’infrastruttura ottimale
  • Il monitoraggio dei termini e delle condizioni
  • L’amministrazione finanziaria
  • La contabilità finanziaria con chiusura dei conti annuali
  • L’iscrizione in bilancio (budgeting)
  • La gestione degli stipendi e dei pagamenti
  • La contabilità Debitori, Creditori
  • La contabilità esterna
  • Le assicurazioni del personale, di proprietà e di responsabilità civile
  • L’archiviazione secondo CO e “gli atti” storici

6 Per transazioni speciali, il Consiglio di Amministrazione, può istituire Commissioni, che possono anche essere composte da non membri della Cooperativa.

Art. 3: Condizioni

1 Le condizioni sono:

Consegna/acquisti 100 %

Spedizione gratuita dal valore nominale di CHF 1.000,00

Riscossione 100 %

Il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione determina la deduzione amministrativa applicabile per l'anno successivo in funzione delle esigenze del Segretariato. Questa è soggetta a votazione o all'assemblea generale.

Le richieste di informazioni riguardanti le condizioni possono essere inviate al segretariato.

2 I BUONI SVIZZERI DEL LIBRO che non vengono venduti a nessun cliente finale, non possono essere restituiti per il rimborso. In caso di violazione i bonus già concessi verranno addebitati nuovamente.

Art. 4: Validità e valore intrinseco

1 IL BUONO SVIZZERO del libro è una garanzia negoziabile (art. 965 del Codice delle Obbligazioni) sotto forma di strumento al portatore o in forma elettronica come carta regalo. La validità si basa sulla data di valuta o sulla data di vendita stampata sul buono regalo.

2 Quando venduto ai clienti, nessuna data di vendita è indicata. Lo spazio per questo tipo di informazioni non è stato incorporato nel disegno del BUONO SVIZZERO DEL LIBRO.

3 Finché le riserve documentate sono sufficienti, il valore del BUONO SVIZZERO DEL LIBRO viene rimborsato in ogni momento secondo le normali modalità, indipendentemente dalla data di valuta e dal periodo di prescrizione. Una eventuale decisione di modifica spetta all Consiglio di Amministrazione.

Art. 5: Applicazione

1 Il presente regolamento è stato approvato in occasione della riunione di fondazione della Cooperativa per il Buono Svizzero del Libro del 14 gennaio 2002, è stato poi modificato con la 9° votazione ordinaria del 1° luglio 2011, e in forma definitiva, con la votazione straordinaria del 1° novembre 2019.

2 Il regolamento può essere modificato o annullato in qualsiasi momento tramite decisione della votazione originaria o dell’assemblea generale.